1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
b) al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale, al sindaco, al garante dei diritti dei detenuti eventualmente nominato da regione, provincia e comune;
c) al magistrato di sorveglianza;
d) al Capo dello Stato.
2. Il reclamo proposto al magistrato di sorveglianza può avere ad oggetto un provvedimento adottato, la omissione di un provvedimento richiesto, la preclusione ad uno spazio trattamentale, la determinazione o il mantenimento di una situazione del reclamante che comportano la violazione di un diritto o una condizione del reclamante diversa da quella prevista dalla legge.
3. Il magistrato di sorveglianza decide anche sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la retribuzione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e del merito.
4. Il magistrato di sorveglianza provvede sul reclamo con ordinanza, nella quale, se accoglie il reclamo, indica quale